Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato civile

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente.

Dall’11 dicembre 2014, quindi, la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con due modalità alternative al ricorso in Tribunale.
Si tratta:
A) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati e
B) dell’ accordo raggiunto davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.
Entrambi gli atti di accordo hanno lo stesso valore del provvedimento del Tribunale, ma si possono utilizzare solo in caso di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti). Inoltre, l’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale dello stato civile è limitato all’esistenza di una serie di condizioni: nei casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali in cui non si possa procedere in Comune, le parti possono ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza del legale.
 
Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente.
 
Dall’11 dicembre 2014, quindi, la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con due modalità alternative al ricorso in Tribunale. 
Si tratta:
A) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati e
B) dell’ accordo raggiunto davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.
 
Entrambi gli atti di accordo hanno lo stesso valore del provvedimento del Tribunale, ma si possono utilizzare solo in caso di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero solo se le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti). Inoltre, l’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale dello stato civile è limitato all’esistenza di una serie di condizioni: nei casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali in cui non si possa procedere in Comune, le parti possono ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza del legale.

Condizioni
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all’Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni (come chiarite dalla circolare Min. Interno n. 6 del 24/4/2015):
1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo della parti si può procedere).
Inoltre:
2) L’accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale:la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), nè concordata la previsione dell’assegno periodico di divorzio in un’unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell’assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell’assegno divorzile (nel caso di divorzio)
Attenzione: la Legge n. 55 del 3/5/2015 ha introdotto il cd. DIVORZIO BREVE, per cui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata quando siano trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
I cittadini che vogliono divorziare in Comune dovranno esibire copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione per permettere la verifica del decorso dei requisiti di legge.

Procedimento di separazione o divorzio
I coniugi che intendono separarsi o divorziare* devono:

  • compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed inviarlo all’ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso con effetti civili) come indicato nel modulo scaricabile dal sito o disponibile presso l’Ufficio di stato civile;
  • presentarsi personalmente e congiuntamente – con l’assistenza facoltativa di un avvocato – all’appuntamento che sarà comunicato dall’ufficio di Stato civile per sottoscrivere l’accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16,00 direttamente all’Ufficio;
  • confermare l’accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data concordata con dell’Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell’accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Le parti possono procedere davanti all’ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l’assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l’accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

Costi

Il costo  del procedimento di  separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 i quali dovranno essere versati direttamente sul conto corrente postale n. 10009868 del Comune di Miranda con causale Diritto fisso per divorzio/separazione.

Modulistica

Dichiarazione sostitutiva per separazione personale 
Dichiarazione sostitutiva per divorzio 
Dichiarazione sostitutiva per modifica accordi di separazione 
Dichiarazione sostitutiva per modifica accordi di divorzio 

Pagina aggiornata il 09/12/2020