Validità documenti di riconoscimento e identità

a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è stato disposto all’art. 104 che “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”. 
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Pertanto NON si devono rifare le carte d’identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo in quanto automaticamente prorogate al 31 agosto prossimo.

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Pagina aggiornata il 05/01/2021

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